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Incidenti Mortali

Quando sfortunatamente un sinistro stradale abbia avuto un esito mortale, il diritto al risarcimento danni passa dalla vittima vera e propria, il de cuius, ai congiunti di questa e ad altri soggetti che potremmo definire come “vittime secondarie”, i quali vantano un’autonoma legittimazione ad agire, rappresentati dal proprio procuratore, per ottenere ristoro dei propri interessi lesi.


Chi ha diritto al risarcimento quando si verifica un sinistro mortale?

Hanno diritto al risarcimento dei danni da incidente stradale mortale tutti i “prossimi congiunti” della vittima, cioè il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, anche il convivente ed il nipote della vittima di un sinistro stradale mortale hanno diritto al risarcimento del danno.

Coloro, dunque, che abbiamo precedentemente definito come “vittime secondarie” ed hanno diritto al risarcimento sono:

  • i prossimi congiunti, ovvero: il coniuge, i figli, i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti in linea retta– indipendentemente dal fatto che fossero o meno stabilmente conviventi con il de cuius;

  • il convivente more uxorio, a certe condizioni;

  • altri parenti, quali: gli zii, i cugini, i cognati etc.;

  • in via residuale, chiunque possa vantare un danno dimostrabile.

Il convivente della vittima (mero convivente, quindi non legato da alcun rapporto matrimoniale) di un sinistro stradale mortale può essere risarcito qualora dimostri la di aver avuto uno stabile legame affettivo con la vittima di incidente stradale mortale tale da creare quale conseguenza un grave e significativo cambiamento delle proprie condizioni esistenziali.

I nipoti della vittima di un sinistro stradale, nel caso in cui siano in condizione di documentare una particolare intensità̀ del rapporto affettivo con la vittima dell’incidente mortale possono richiedere il risarcimento del danno subito.
Mentre la precedente giurisprudenza richiedeva quale requisito per il risarcimento dei nipoti della vittima di incidente stradale mortale quello della convivenza, recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno precisato che il legame tra nonno e nipote, in quanto giuridicamente rilevante, consente di presumere che il nipote possa subire un danno non patrimoniale per la morte del nonno a causa di sinistro stradale mortale anche in mancanza di convivenza. In questo caso è comunque necessario provare l’effettività̀ e la consistenza della relazione parentale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale.


Quali sono i danni risarcibili?

Nel caso in cui si verifichi un sinistro con conseguenze mortali, i soggetti legittimati avranno diritto al risarcimento del danno. Ma quale o quali tipi di danno verranno risarciti?

  1. Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse patrimoniale, sia in termini di diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente” ), sia in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. “lucro cessante” ). Da questa definizione si può evincere la divisione in due categorie del danno patrimoniale in “danno emergente” e “lucro cessante”.

Il danno emergente consiste in tutte quelle spese che vanno a diminuire il patrimonio della vittima e che vengono affrontate inevitabilmente dalla famiglia del de cuius a seguito di un incidente mortale. (es. spese funerarie, spese mediche e ogni tipo di prestazione sanitaria ante morte ecc.).

Hanno diritto di essere risarciti a titolo di danno emergente coloro che forniscano prova (= ricevuta) dell’avvenuto pagamento di tali spese.

Il danno da Lucro Cessante rappresenta invece un “non-guadagno”, ed il suo ammontare, a differenza del danno emergente, è soltanto ipotizzabile. Più precisamente, esso consiste nella perdita delle contribuzioni economiche di somme che il defunto con buona probabilità avrebbe assicurato alle esigenze familiari (o, come sopra, alle vittime secondarie) e che, morto costui a causa del sinistro, non potranno più essere percepite. A seconda, dunque, del grado di parentela, del rapporto di convivenza o della relazione comunque intercorrente fra la vittima principale e le vittime secondarie, il mancato arricchimento avrebbe potuto consistere in: contribuzione alle spese familiari, mantenimento, versamento degli alimenti, elargizione di regali etc. Questa tipologia di danno è maggiormente difficile da dimostrare in quanto l’onere della prova è molto rigoroso. È necessario provare una stabile contribuzione del defunto in proprio favore od a favore del bilancio familiare; bisognerà provare in concreto che le cosiddette vittime secondarie siano state private di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove il de cuius non fosse venuto a mancare.   Recente giurisprudenza di merito ha ultimamente elaborato dei criteri orientativi per la definizione dell’ammontare del danno da lucro cessante, basati sul reddito annuo percepito dalla vittima all‘epoca dell’incidente. Gli attori/danneggiati, dal canto loro, potranno presentare ogni genere di prova a dimostrazione del danno, compresa quella presuntiva ex art. 2727 c.c.


  1. Danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale ex art.2059 è la lesione di un interesse protetto dall’ordinamento ed avente ad oggetto utilità per le quali non sussiste un mercato. La Corte di Cassazione ha definito il danno non patrimoniale come quello “determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008). Applicando questa definizione al caso nostro, il danno non patrimoniale può essere definito come il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, dalla sofferenza e il turbamento sopportati dai congiunti in seguito alla morte della vittima a causa di un sinistro stradale. Anche in questo caso, come per il lucro cessante, la liquidazione del danno da parte dei giudici è affidata a criteri di natura equitativa, che verranno approfonditi nello specifico in seguito. Ciascuno dei famigliari superstiti ha diritto a una liquidazione comprensiva dell'intero danno non patrimoniale patito, da determinarsi in base alla durata e all'intensità del vissuto, alle caratteristiche del nucleo familiare superstite e a ogni altra circostanza che potrà essere allegata e provata.


Come viene calcolato il risarcimento del danno non patrimoniale?

Il risarcimento in favore delle cosiddette “vittime secondarie” (ossia coloro che hanno perso una persona a loro cara a causa di un incidente stradale) viene calcolato in via equitativa utilizzando le Tabelle di Milano. Ma cosa sono le Tabelle di Milano? Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali. Si tratta di un documento para-normativo (Cass. n. 12408/2011) che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso. La loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un’uniformità pecuniaria di base.

L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha previsto recentemente nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass. 33005/2021Cass10579/2021; Cass. 26300/2021). Infatti, le Tabelle di Milano, nella loro versione precedente, non seguivano la tecnica del punto, ma individuavano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva una significativa differenza. Ad esempio, per la morte del coniuge, era prevista una forbice che variava da circa da 168 mila euro a 336 mila euro e mancava l’indicazione di criteri determinati per stabilire quale importo liquidare. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, sotto questo profilo, le tabelle risultassero non conformi nella liquidazione di tale posta di danno. Le Tabelle 2022 contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti.

A tal proposito, si ricorda che la Suprema Corte ha affermato quanto segue:

«In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale […], il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda oltre l'adozione del criterio a punto,[…] la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (Cass. 33005/2021Cass10579/2021; Cass. 26300/2021).

Le novità normative in materia, in sostanza, realizzano un modo migliore per calcolare in via equitativa quanto spetterà a ciascuna vittima secondaria senza per forza dover scegliere alla cieca tra le forbici di danno che venivano offerte in precedenza. Ricordiamo inoltre che, nonostante il nuovo metodo di calcolo, rimangono comunque fermi i valori massimi determinati nelle Tabelle di Milano 2021.

Per comprendere meglio le novità appena introdotte, è bene ricordare che le Tabelle di Milano del 2021 prevedevano, come anticipato, un sistema a forbice, indicando un minimo e un massimo, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Tabelle di Milano 2021 – danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale

Rapporto di parentela

Valore base in €

Valore max in €

A favore di ciascun genitore per morte di un figlio

168.250,00

336.500,00

A favore del figlio per morte di un genitore

168.250,00

336.500,00

A favore del coniuge (non separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto

168.250,00

336.500,00

A favore del fratello per morte di un fratello

24.350,00

146.120,00

A favore del nonno per morte di un nipote

24.350,00

146.120,00



La nuova versione delle Tabelle 2022, invece, fa riferimento al valore punto:

  • 1 punto pari a 3.365,00 euro nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati,

  • 1 punto pari a 1.461,20 euro nell’ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.


Risarcimento in caso di perdita di genitore, figlio, coniuge o assimilati.

Le Tabelle 2021 prevedevano una forbice da 168.250,00 euro a 336.500,00 euro, invece, le Tabelle 2022 stabiliscono un “valore puntodi 3.365,00 euro. Il valore punto è stato ottenuto dividendo per cento l’importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 336.500,00/100. In sostanza, come già anticipato e da come si può evincere dalla tabella precedente, il valore economico massimo possibile non cambia.

Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia non superabile (“cap”) di € 336.500,00.

La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei seguenti parametri:

a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);

b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;

c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano; mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;

d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuiusfino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);

e) qualità e intensità della relazione affettivasino a 30 punti.

Alla fine, si sommano i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta e si ottiene il totale, poi si moltiplica il totale dei punti per il valore punto, giungendo così all’importo monetario.

Riassumendo, il totale monetario non può essere superiore a 336.500,00 euro, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali.

E’ doveroso precisare che nella determinazione dei punti che vengono assegnati un ruolo fondamentale svolgerà l’attività dello studio legale al quale ci si affida.


Liquidazione in caso di perdita di fratello o nipote

Le tabelle 2021 prevedevano una forbice da 24.350,00 euro a 146.120,00 euro, invece, le tabelle 2022 stabiliscono un “valore punto” di 1.461,20 euro. Il valore punto è stato ottenuto dividendo per cento l’importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 146.120,00/100.

Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 116 con una soglia non superabile (“cap”) di 146.120,00 euro.

La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri indicati nel paragrafo precedente:

a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);

b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 20 punti come sopra;

c) convivenza: sono attribuiti 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano; mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale; 25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria; 30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria

d) sopravvivenza di altro congiunto al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);

e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.

Riassumendo, il totale monetario non può essere superiore a 146.120,00 euro, fatta salva la ricorrenza di circostanze eccezionali. Inoltre, la presenza di contrasti tra le vittime (primaria e secondaria), o controversie giudiziarie o ancora violenze o reati commessi da una verso l’altra possono ridurre, fino ad azzerare, l’importo del risarcimento riconosciuto in base a tutti i punti della tabella.

E’ doveroso precisare che nella determinazione dei punti che vengono assegnati un ruolo fondamentale svolgerà l’attività dello studio legale al quale ci si affida


Il parametro e): qualità e intensità della relazione affettiva

L’ultimo dei cinque parametri in base ai quali stabilire il “punteggio” è quello che prevede l’attribuzione di punti più alta (sino a 30), si tratta del criterio della qualità e intensità della relazione affettiva. Vediamo brevemente come deve essere valutato.

Occorre considerare sia la sofferenza interiore patita, da provare anche presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale). A tal fine, bisogna valutare se effettuare la liquidazione di questo parametro con un unico importo oppure con somme distinte per ciascuna delle voci del danno non patrimoniale.

Per l’attribuzione dei punti, è necessario considerare sia le circostanze obiettive e che le ulteriori circostanze allegate e provate (anche in via presuntiva) facendo riferimento, ad esempio:

  • alle frequentazioni e/o ai contatti tra le parti (di persona, telefonici o telematici);

  • alla condivisione delle festività;

  • alla condivisione di vacanze;

  • alla condivisione attività lavorativa oppure hobby o sport,

  • all’attività di assistenza sanitaria/domestica:

  • all’agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;

  • altri casi.

In tutte le succitate ipotesi occorre avere riguardo al livello di intensità. Ad esempio, nel caso della perdita di un genitore per un bambino di 5 anni, si presume che la relazione affettiva sia molto intensa, v’è indubbiamente convivenza e condivisione di tutte le attività quotidiane, oltre alla dipendenza della vittima secondaria (il bambino) da quella primaria (il genitore). In tale ipotesi, è possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro e), ossia 30.


I danni jure hereditatis

Nel caso in cui l’evento morte non segua immediatamente al sinistro stradale, ma intervenga dopo un certo lasso di tempo da questo (ad esempio nel caso in cui la vittima dell’incidente venga a mancare dopo un periodo di coma a seguito di un incidente) gli eredi della vittima acquisiscono il diritto ad essere risarciti anche per i danni che si sono prodotti direttamente nella sfera del de cuius prima di spegnersi, e che si sono trasmessi loro per successione mortis causa. Si tratta dei cosiddetti danni jure hereditatis, che sono: il danno biologico terminale e il danno catastrofico.

Il danno biologico terminale da incidente stradale mortale consiste nello stato di menomazione psico–fisica subìta dalla vittima in seguito alle ferite riportate. Esso ricomprende altresì le spese sopportate per: visite mediche, interventi chirurgici, degenza ospedaliera, spostamenti e assistenza del ferito-defunto.

Per danno catastrofico si intende, invece, il dolore morale di massima intensità sofferto dal de cuius prima del decesso. Perché possa configurarsi quest’ultima categoria di danno, è necessario che la vittima – almeno per un breve periodo – fosse in possesso delle capacità cognitive, e comunque sufficientemente lucida da percepire i patimenti connessi alla propria condizione (fra cui, anche, il timore e l’imminenza della morte stessa).

Mentre non è rilevante – secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali – che sia intercorso un considerevole lasso di tempo tra il momento dell’incidente e quello del decesso. Anzi, sempre più spesso si riconosce la risarcibilità del danno catastrofico jure hereditatis anche laddove la morte sia sopraggiunta pressoché contestualmente (= morte (quasi) sul colpo);  purché – come detto – la vittima abbia avuto modo di rendersi conto della situazione.


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